cultura ed impegno per i diritti animali, e disprezzo dell'aberrante logica : nasci...produci...consuma...muori.
martedì 25 aprile 2017
LA LIBERAZIONE VA FESTEGGIATA DOPO LA LIBERAZIONE.
giovedì 29 maggio 2014
COSA FANNO I VOLONTARI ANIMALISTI, QUANDO NON SONO SUL TERRITORIO, A SOCCORRERE QUALCHE ANIMALE ??
giovedì 10 novembre 2011
CACCIATORE ASSASSINO SEPPELLISCE VIVO IL SUO CANE
In Italia, grazie alla legge 189/04 purtroppo è possibile solo una denuncia a piede libero. Il proprietario del cane, una volta individuato, è stato condotto in Caserma ed ha sostenuto che il cane era morto. Forse una tattica difensiva. Il reato di maltrattamento si applica solo per le condotte dolose, occorre cioè la volontà di uccidere o maltrattare. Niente imperizia o negligenza (condotte colpose). Il responsabile del maltrattamento, salvo che in caso di emanazione di Decreto Penale di Condanna (pena ridotta) rischia una massimo di 30.000 euro di multa. La previsione di pena reclusiva riguarda un massimo di 18 mesi. Una reclusione virtuale visto che trattasi di un periodo ben al di sotto della soglia di punibilità prevista dal nostro ordinamento giuridico. Finora, per i casi scampati alla prescrizione, le condanne più gravi emesse in Italia si aggirano intorno ai 12.000 euro di multa. La legge nazionale sulla caccia, inoltre, non prevede in questi casi alcuna previsione di ritiro di porto d’armi.
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